Statuto

 ASSOCIAZIONE ASTROFILI PAOLO MAFFEI

 Perugia

 

STATUTO

 PARTE PRIMA: NORME GENERALI

Articolo 1 – Denominazione

E’ costituita un’associazione denominata:Associazione Astrofili  “Paolo Maffei” Perugia

 

Articolo 2

L’ associazione ha sede  in Perugia presso il Post Perugia Officina Scienza e Tecnologia in via del Melo 34- Perugia

Articolo 3 – Durata

L’ associazione ha durata illimitata ed il cambio della sede non costituisce modifica allo statuto.

Articolo 4 – Finalità dell’associazione

L’ associazione, che non ha fini di lucro, persegue le seguenti finalità:

a –  osservazione e studio dei fenomeni celesti con strumenti personali  e di proprietà dell’associazione

b –  acquisto e costruzione di apparecchiature scientifiche e di strumenti astronomici, affinamento delle tecniche disponibili per il raggiungimento dei migliori livelli operativi;

c –  attività di divulgazione di conoscenze scientifico-culturali e della pratica astronomica a favore delle scuole di ogni ordine e grado nonché della interessata cittadinanza;

d –  adesione e partecipazione attiva ad iniziative di divulgazione, studio e ricerca, promosse ed organizzate da enti pubblici, istituzioni e soggetti privati;

e –  approfondimento tecnico e conoscitivo dell’astronomia con particolare riguardo ai settori di ricerca accessibili agli astrofili evoluti e alle tecnologie ad essi non precluse;

f –  promozione di attività ed iniziative idonee a diffondere esigenze di tutela dell’ambiente con particolare riguardo al problema dell’inquinamento luminoso;

g –  promuovere iniziative di carattere umanitario e di interesse generale per i fini di solidarietà;

h –  promuovere iniziative per il tempo libero per gli associati e turistiche.

 Articolo 5 – Disciplina dell’associazione

L’ associazione è disciplinata dal presente statuto, ed all’occorrenza dal regolamento di attuazione che sarà deliberato dall’assemblea e dalle norme di legge in materia di associazioni.

Il regolamento di attuazione dello statuto non può in nessun caso derogare alla disciplina dello statuto, in quanto costituisce una sua fonte subordinata ed integrativa.

 Articolo 6 – Fondo associativo e versamenti degli associati

L’ associazione non ha un fondo iniziale di dotazione. Le quote associative non sono trasferibili a terzi, nè per atto tra vivi nè per successione a causa di morte. L’entità della quota associativa è stabilita dall’assemblea dei soci annualmente in occasione dell’approvazione del bilancio.

Il recesso, l’esclusione dell’associato dall’associazione (o la cessazione del rapporto associativo con riferimento a singoli associati, dipendente da qualsiasi causa) non danno diritto in nessun caso al rimborso delle eventuali quote associative versate (neppure quelle relative all’anno in corso).

Articolo 7 – Bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono il trentuno dicembre di ciascun anno. Il bilancio dell’ associazione deve essere approvato dall’assemblea entro quattro mesi dalla data di chiusura dell’ esercizio sociale.

 PARTE SECONDA: I SOCI DELL’ASSOCIAZIONE

Articolo 8 – Categorie di associati

All’ associazione partecipano le seguenti categorie di associati:

– soci fondatori;

– soci ordinari;

– soci onorari.

I soci fondatori  sono quelli elencati nell’atto costitutivo, cioè quelli che hanno costituito l’associazione. Nelle delibere modificative dello statuto dell’associazione, occorre il voto favorevole di almeno due-terzi dei soci fondatori ancora facenti parte dell’associazione e presenti all’assemblea straordinaria.

I soci fondatori ed i soci ordinari (denominati soci da ora) hanno diritto ad un voto in assemblea solo se in regola con il versamento della quota tessera.

I soci onorari sono quelli che per particolari meriti, conoscenze o attività vengono nominati dall’assemblea su proposta di almeno tre soci (fondatori od ordinari)  non hanno diritto di voto in assemblea, ma vengono tenuti in considerazione i loro pareri.

 

Articolo 9 – Diritti e doveri degli associati, loro domicilio

Gli associati sono tenuti a contribuire alla realizzazione delle finalità sociali, a versare annualmente la quota associativa.

Essi sono tenuti, altresì, a non ostacolare la realizzazione delle finalità associative mediante comportamenti che determinano discredito o pregiudizio economico per l’associazione.

Il regolamento e lo statuto sono vincolanti per tutti gli associati e la loro violazione può, nei casi più gravi, comportare l’ espulsione dell’ associato dall’ associazione.

Per quanto attiene alle comunicazioni dell’ associazione agli associati e degli associati tra loro, il domicilio di ciascun associato sarà quello risultante nell’ apposito libro soci al momento dell’invio delle comunicazioni, e prevalentemente verrà usata la posta elettronica, via SMS oppure il telefono.

 PARTE TERZA: ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Articolo 10 – Organi dell’ associazione

Costituiscono organi dell’associazione:

– l’assemblea;

– il presidente dell’associazione;

– l’organo amministrativo,Consiglio Direttivo.

Tutti gli organi dell’associazione che non hanno composizione monocratica funzionano secondo le regole della collegialità.

 

Articolo 11 – Assemblea: competenze e quorum

L’ assemblea ha una funzione normativa e di controllo che si sostanzia nelle seguenti competenze tassative:

FUNZIONE NORMATIVA

a: modifica le morme dello statuto dell’associazione (compreso lo scioglimento dell’associazione);

b: delega, eventualmente, all’organo amministrativo l’emanazione (la modifica) del regolamento attuativo dello statuto dell’associazione.

FUNZIONE DI CONTROLLO

c: approva il bilancio consuntivo;

d: approva il bilancio preventivo

e: procede alla nomina dei componenti dell’organo amministrativo (Comitato Direttivo) ed eventualmente dei revisori dei conti;

f: delibera sulle materie ad essa sottoposte dagli altri organi dell’associazione;

g: approva il programma di attività di ricerca, divulgazione e turistica e altre proposte del direttivo e del presidente

h: delibera l’esclusione dell’associato (sempre che nell’esercizio delle sue funzione normativa non abbia delegato all’organo amministrativo tale competenza; in tal caso verifica annualmente le esclusioni deliberate e ne conferma la validità e l’efficacia).

L’assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto al voto. Ogni socio può rappresentare al massimo altri quattro soci con delega scritta e firmata dai soci deleganti. L’assemblea ordinaria in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero di aventi diritto al voto presenti. Tra la prima e la seconda convocazione devono intercorrere almeno ventiquattro ore.

L’assemblea ordinaria delibera sugli argomenti elencati nel presente articolo, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.

L’assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto al voto anche per delega.

L’assemblea straordinaria delibera sugli argomenti di cui ai punti 1, 7 e 8 del presente articolo, con il voto favorevole di almeno la metà più uno delle persone presenti in assemblea. Per le delibere di scioglimento dell’associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati (aventi diritto al voto).

 Articolo 12 – L’ assemblea: convocazione

L’ assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede dell’associazione,

Le convocazioni sono fatte per iscritto e devono essere ricevute dagli associati almeno cinque giorni prima della data fissata per l’assemblea, la spedizione può essere fatta per posta, per SMS per e-mail.

Le convocazioni saranno spedite al domicilio, telefono mobile, casella di posta elettronica risultante dal libro degli associati.

Nell’avviso deve essere indicato la data della prima e della seconda convocazione.

L’assemblea è comunque valida anche quando, benché non convocata, siano presenti o rappresentati la maggioranza degli associati, il presidente e l’intero organo amministrativo.

L’assemblea ordinaria deve essere convocata dall’organo amministrativo almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio dell’associazione, per l’approvazione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente.

 Articolo 13 – L’assemblea: svolgimento

Ogni associato (soci fondatori e soci ordinari) ha diritto in assemblea ad un voto.

Ogni associato che abbia diritto ad intervenire all’assemblea può farsi rappresentare ma solo da altri associati.

Nessun associato può rappresentare più di quattro persone.

Spetta al presidente dell’assemblea constatare il diritto all’intervento in assemblea ed al voto, anche per quanto riguarda le deleghe.

Non hanno diritto di voto:

– i soci onorari;

– gli associati che siano stati messi in mora dall’organo amministrativo per il versamento della quota associativa annuale;

– gli associati sulla cui esclusione l’assemblea sia chiamata a deliberare;

– gli associati che si trovino in conflitto di interessi con le delibere da adottare.

 Articolo 14 – L’assemblea: presidenza

L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione.

In caso di sua assenza l’ assemblea sarà presieduta dal  vice presidente.

Il presidente dirige i lavori dell’ assemblea e sovrintende alla redazione del relativo verbale.

 Articolo 15 – L’assemblea: verbalizzazione

Le delibere dell’assemblea devono constare da verbale firmato dal presidente dell’assemblea e dal segretario.

 

Articolo 16 – Il presidente dell’associazione: poteri

La rappresentanza legale dell’associazione spetta al presidente, nominato ai sensi del presente statuto. Egli potrà delegare, nei limiti di legge, la propria firma e potrà nominare, se del caso con atto notarile, procuratori per determinati atti o categorie di atti, conferendo ad essi la rappresentanza dell’associazione.

Al presidente spettano altresì le seguenti attribuzioni:

– sorveglia sul regolare svolgimento della vita associativa e, se del caso, riferisce agli organi sociali competenti in ragione di materia;

– presiede l’assemblea;

– presiede il consiglio direttivo.

 Articolo 17 – L’organo amministrativo collegiale (Consiglio Direttivo)

L’associazione è amministrata da un consiglio direttivo, composto da un numero di minimo cinque membri, numero che verrà di volta in volta determinato all’atto della nomina da parte dell’assemblea.

Gli amministratori devono essere soci fondatori o ordinari e sono rieleggibili.

 Articolo 18 – L’organo amministrativo: nomina

All’atto della nomina, i nominati devono firmare l’accettazione dell’incarico che avrà durata di anni tre modificabili dall’assemblea dei soci. Il consiglio elegge tra i propri membri il Presidente, il Segretario ed il tesoriere può eventualmente nominare anche uno o più vicepresidenti.

 Articolo 19 – L’organo amministrativo: la cessazione

La cessazione di un consigliere ha sempre efficacia immediata.

Qualora per dimissioni o per altre cause venisse a mancare la maggioranza degli amministratori, i rimanenti restano in carica fino a che l’assemblea, che essi devono convocare in via straordinaria, abbia provveduto alla nomina di un nuovo consiglio direttivo.

Negli altri casi il consiglio continua ad operare, fermo restando che il quorum deliberativo deve essere computato sulla base del numero dei consiglieri nominati dall’assemblea, e non sulla base dei consiglieri rimasti in carica. Si procederà, pertanto, come se i consiglieri cessati fossero semplicemente assenti.

 Articolo 20 – L’organo amministrativo: convocazione del consiglio direttivo

 la convocazione del consiglio sarà fatta dal presidente o con lettera da spedire, o con SMS o per posta elettronica almeno otto giorni prima dell’adunanza, a ciascun consigliere. L’avviso deve contenere un preciso ordine del giorno con tutti gli argomenti da discutere.

Le modalità di convocazione devono in ogni caso consentire l’effettiva possibilità di partecipazione alle riunioni, sia per i consiglieri che per i revisori (se nominati).

Le riunioni del consiglio sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi membri nominati dall’assemblea.

Il consiglio è presieduto dal presidente o, in caso di sua assenza dal suo vice  designato.

Le delibere sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

In caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

I verbali delle riunioni saranno trascritti sull’apposito libro e firmati dal presidente e dal segretario.

Il consiglio si radunerà sia presso la sede dell’associazione, sia altrove, tutte le volte che il presidente lo crederà opportuno o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due dei suoi membri.

 Articolo 21 – L’organo amministrativo: rimborsi spese

La carica di presidente o di consigliere non dà diritto ad alcun compenso.

Al presidente e agli amministrativi spetta, tuttavia, il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

 Articolo 22 – L’organo amministrativo: poteri di amministrazione

Ferma restando la rappresentanza esclusiva dell’associazione riservata dalla legge e dal presente statuto al presidente (o a persona da questi delegate a norma dell’articolo 16), l’organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’associazione, senza eccezioni di sorta ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuno per l’attuazione ed il raggiungimento delle finalità dell’associazione.

 

 PARTE QUARTA: NORME FINALI

Articolo 23 – Scioglimento dell’associazione

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento dell’associazione, l’assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Il patrimonio netto dell’associazione sarà devoluto ad una o più associazioni private o enti pubblici che perseguono finalità analoghe a quelle dell’associazione, in conformità a quanto deliberato dall’assemblea che dispone lo scioglimento dell’associazione.

 Articolo 24- Clausola compromissoria

La risoluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere tra l’associazione e gli associati o tra gli associati fra loro in relazione al rapporto associativo, eccettuate quelle rimesse alla competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, sarà devoluta ad un solo arbitro nominato di comune accordo dalle parti, ed in caso di disaccordo dal Presidente del Tribunale dl capoluogo di provincia nel cui territorio ha sede l’associazione.

Detto arbitro deciderà secondo equità, libero da qualsiasi formalità di procedura, salvo il rispetto del contraddittorio ed inappellabilmente.

La sede dell’arbitrato è presso il domicilio dell’arbitro.

Le spese dell’arbitrato sono a carico della parte soccombente, salvo che per gravi motivi l’arbitro non disponga diversamente.

 

Atto costitutivo di Associazione

art. 1

 

L’anno 2008 il giorno 29 di maggio, si sono riuniti in Perugia  San Marco in via U.Gnoli presso la sala del consiglio di circoscrizione i signori

Benda Enzo

Bifani Mauro

Fosco Ficola

Gasparri Daniele

Pantaleoni  Martina

Poggioni Enrico

Rampini Mario

Suvieri Manlio

Tancini Francesco

Zeetti Luciano

per costituire l’associazione denominata  Associazione Atrofili “Paolo Maffei” Perugia.

 

art. 2

La sede della Associazione è in Perugia, presso gli uffici di “Perugia Officina Scienza e Tecnologia “ in via del Melo 34 06122 PERUGIA

art. 3

L’oggetto della Associazione è quello indicato all’art. 3 dello Statuto, cui si fa espresso, integrale riferimento.

art. 4

La Associazione è disciplinata dal presente contratto e dallo Statuto,  che sottoscritto dai Comparenti e allegato a questo atto (Allegato A), previa lettura.

art. 5

A comporre il primo Consiglio Direttivo vengono designati i signori:  Ficola Fosco, Gasparri Daniele, Suvieri Manlio, Pantaloni Martina, Bifani Mauro.

art. 6

La quota di iscrizione per i soci che entreranno a far parte della Associazione, verrà stabilita dalla prima assemblea dei soci.

art. 7

Il Comitato direttivo sopra designato, viene invitato ad accettare e a dar corso agli adempimenti statutari.


letto dai Convenuti, che interpellati lo approvano. Consta di due pagine.